ADDETTI ALLE EMERGENZE

In ogni azienda il datore di lavoro deve incaricare gli addetti alle emergenze, ai sensi dell’art. 18 e 43 del D.Lgs. 81/2008, cioè all’attuazione delle misure antincendio e di primo soccorso nei luoghi di lavoro.
Il numero degli addetti varia a seconda delle dimensioni, del numero di lavoratori e dell’orario di lavoro, in quanto deve essere garantita la loro presenza nell’arco di tutte le ore lavorative.
Gli addetti alle emergenze devono ricevere una formazione, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008.

PRIMO SOCCORSO

Gli addetti al pronto soccorso devono frequentare un corso base con successivo aggiornamento triennale, diversificati in base alla classificazione delle aziende (Gruppo A – Gruppo B-C) secondo quanto indicato nell’art.1 del D.M. 388/2003, la cui durata è riassunta nella seguente tabella:

ANTINCENDIO

Gli addetti antincendio devono frequentare un corso base, diversificato in base alla classificazione del rischio dell’azienda (BASSO – MEDIO – ALTO), secondo quanto indicato dal D.M. 10 marzo 1998, la cui durata è riassunta nella seguente tabella:

AGGIORNAMENTO

La formazione antincendio deve essere aggiornata ai sensi dell’art. 37.9 del D.Lgs. 81/2008.

I contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dalla circ. VVFF n.0012653 del 23.02.2011:

  • 2 ore per rischio basso
  • 5 ore per rischio medio
  • 8 ore per rischio alto.

La periodicità dell’obbligo di aggiornamento periodico non è esattamente stabilita, ma in merito i VVFF suggeriscono :

  • ogni 5 anni per attività a rischio basso o medio
  • ogni 3 anni per attività a rischio alto.

SANZIONI
Per la mancata formazione la sanzione prevista è l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (raddoppiata se la violazione si riferisce a più di cinque persone, triplicata se la violazione si riferisce a più di dieci persone), ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/2008.