LAVORI ELETTRICI
Per lavoro elettrico si intende un intervento su impianti o apparecchi con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico. Esempi di intervento sono: prove e misure, riparazioni, sostituzioni, montaggi ed ispezioni (Norma CEI 11-27, art. 3.8).
L’art. 82, comma 2 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad affidare i lavori elettrici su parti in tensione esclusivamente a lavoratori abilitati, ai sensi della normativa tecnica (Norma CEI 11-27 del 2014) che prevede il conferimento per iscritto della qualifica ad operare su impianti elettrici o in ambienti a rischio elettrico, qualifica che può essere di:
P.E.S. (Persona esperta) : Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’ elettricità può creare. Può svolgere lavori fuori tensione ed in prossimità.
P.A.V. (Persona avvertita) : Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. Lavora solo se coordinato da un P.E.S.
P.E.I. (Persona idonea) : Persona alla quale è stata riconosciuta l’idoneità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I (bassa tensione, 1000 volt in corrente alternata e 1.500 volt in corrente continua). Lavora sotto tensione.
SANZIONI
Per la mancata formazione la sanzione prevista è l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (raddoppiata se la violazione si riferisce a più di cinque persone, triplicata se la violazione si riferisce a più di dieci persone), ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.